Settore turismo e bonus 1000€. Assunzioni Agevolate fornisce alcune delucidazioni in merito alle nuove disposizioni del Decreto Ristori. A partire dalle fonti, passando dai destinatari fino ai requisiti per richiedere l’indennità.
Fonti
Decreto Ristori art.16.
Indennità una tantum
L’indennità prevista è pari all’importo di 1000 €.
Turismo e bonus 1000€: beneficiari
I beneficiari devono appartenere alle seguenti categorie:
- stagionali del turismo inclusi i contratti di somministrazione o a tempo determinato;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori intermittenti;
- venditori porta a porta;
- prestatori d’opera;
I suddetti diventano beneficiari qualora abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Analizziamo nello specifico questa categoria di lavoratori appartenenti al:
Settore turismo e stabilimenti termali
Per questa categoria di lavoratori si considerano i dipendenti stagionali che dal 01/01/2019 fino alla data di entrata in vigore del Decreto, abbiano svolto almeno 30 giornate di lavoro regolarmente retribuito.
Settore turismo e bonus 1000€: esclusioni
I lavoratori non devono essere lavoratori dipendenti , titolari di trattamento pensionistico e di NASPI alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori.
Lavoratori in somministrazione
Questa tipologia di lavoratori ha diritto al bonus 1000 € se occupati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal 01/01/2019 fino all’entrata in vigore del Decreto Ristori. In più, devono avere svolto (nello stesso periodo) la prestazione di lavoro per almeno 30 giornate e non devono essere, ad oggi, lavoratori dipendenti, pensionati, o percettori di NASPI.
Lavoratori a termine
Questi soggetti devono essere titolari dal 01/01/2019 fino all’entrata in vigore del Decreto Ristori di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turistico pari ad almeno 30 giornate di lavoro. Inoltre, devono avere avuto uno o più contratti di lavoro (sempre pari ad almeno 30 giornate di lavoro effettivo) a tempo determinato o stagionale nello stesso settore nell’anno 2018. Anche il lavoratore di questa categoria non deve essere, ad oggi, lavoratore dipendente, pensionato, o percettore di NASPI.
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