Con la legge n. 92/12, all’art. 4, commi da 8 a 12, sono stati disposti una serie di incentivi per l’assunzione di donne mirati all’incrementazione dell’occupazione femminile. Un provvedimento riservato a soggetti in possesso di specifiche caratteristiche:
- assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (se residenti nelle in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea);
- lavorare in un settore economico caratterizzato da accentuata disparità occupazionale di genere (superiore al 25%);
- dichiarare di essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
- essere privi di impiego da oltre dodici mesi con almeno cinquant’anni di età, ovunque residenti.
In sintesi, prendendo in carico una lavoratrice che possiede i suddetti requisiti, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva variabile a seconda del soggetto assunto e del tipo di contratto stipulato.
Tipologia ed entità degli incentivi per l’assunzione femminile
L’incentivo contributivo comprende la riduzione dei contributi nella misura del 50% per 12 mesi. Le variabili di fattibilità comprendono: l’assunzione con contratto a tempo determinato 18 mesi, l’assunzione con contratto a tempo indeterminato 18 mesi complessivi e infine, l’assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in tempo indeterminato.
Datori di lavoro beneficiari
Di fatto, tutti i datori di lavoro possono beneficiare di questo servizio, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Tipologia di contratto richiesto
Le tipologie di contratto richiesto sono le seguenti:
- determinato;
- indeterminato;
- contratto di lavoro a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato; sono però esclusi i rapporti di lavoro domestico, intermittente.
Incentivi per l’assunzione: modalità d’accesso
Per accedere al servizio, il datore di lavoro deve inoltrare la comunicazione all’INPS, avvalendosi del modulo di istanza on-line 92-2012. La suddetta comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva dove viene indicata la contribuzione agevolata.
Erogazione incentivi per l’assunzione
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano i controlli formali e attribuiscono esito positivo o negativo alla comunicazione. L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo. Dopo questo, la posizione contributiva relativa al datore di lavoro ammesso all’incentivo sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “2H” che ha il significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”; infine, il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza 92-2012. A quel punto, datore di lavoro ammesso all’incentivo, denuncerà il lavoratore nell’elemento individuale “Tipo Contribuzione” con il codice “55” che assume il significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.
Tempistica e scadenze
Nessuna scadenza.
Normativa e modulistica
La normativa completa è consultabile alla Legge n. 92/12, quindi all’art. 4, commi da 8 a 12; circ. INPS n. 111/13; “Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020”; decreto Min. lav. n. 335 del 10.11.17.
Regime sanzionatorio e casi di esclusione
L’incentivo spetta al datore di lavoro solo se l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti e solo in presenza dei seguenti requisiti:
- regolarità negli adempimenti contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e anche aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;
- che l’assunzione non riguardi un rapporto di lavoro domestico, intermittente;
- la corrente assunzione non riguardi l’attuazione di un obbligo preesistente;
- l’assunzione non violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore che quindi resterebbe disoccupato;
- il datore di lavoro non abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, almeno che l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.
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