Dimissioni per giusta causa e Codice della crisi
Fonti
Inps circolare n.21 del 10/02/2023
NASpI
Prevede che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta involontariamente e che, l’assicurato possa far valere lo stato di disoccupazione involontario
D.Lgs n.14/2019 art.189 c.5
Il codice della crisi prevede dal 15/07/2022 una ulteriore ipotesi di giusta causa di dimissioni che consente, al ricorrere degli altri requisiti di legge, l’accesso alla NASpI.
Dimissioni del lavoratore
Durante il periodo di sospensione, in attesa della comunicazione del curatore di subentro o di recesso, sono da intendersi rassegnate per giusta causa ex art. 2119 c.c.
Decorrenza delle dimissioni per giusta causa
Con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale e, quindi, retroattivamente (la decorrenza) rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate, costituendo, le stesse, perdita involontarie dello stato di occupazione e, quindi, con la possibilità di beneficiare della NASpI.
Domanda
Deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, nel caso di specie il termine decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le dimissioni e non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.