Fonte
Ministero del lavoro, ministero delle pari opportunità e Mef D.I. 20/10/2022
legge 162/2021 art. 5
legge 178/2020 art. 1 c. 276
Prevede dall’anno 2022, l’esonero contributivo in favore delle aziende private che hanno conseguito la certificazione di parità di genere ex art.46 bis, D.lgs. 198/2006 per il periodo di validità della stessa.
Interventi
riguardano la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Da realizzare, dal 2022, tramite il fondo per il sostegno della parità salariale di genere del ministero del lavoro e delle politiche sociali. In conformità ex art.o 1 c. 276, L.178/2020, come modificato dall’articolo 1 c. 138 L. 234/2021
Ammontare dell’esonero contributivo
1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un limite massimo di 50000 euro annui.
Domanda
Invio della domanda all’Inps nei termini e con le modalità previste dall’istituto
Fondo
è prevista una dotazione di 2000000 di euro annui, per la copertura degli interventi
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