Fonte
Inps circolare n. 67 del 10/06/2022
D.L. 4/2022 art. 4 c. 2
Prevede un esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali
Datori di lavoro interessati
datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori, dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Il beneficio non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni ex art. 1c. 2 D.Lgs 30/03/2001 n. 165
Tipologie di lavoro incentivate
Assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale (anche part time) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate dal 1/01/2022 al 31/03/2022. Trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ex lege n.142/2001
Esclusioni
Contratto di lavoro intermittente o a chiamata
Misura dell’incentivo
Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di euro 8060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di trasformazione
Esclusioni dall’esonero di contributo
Premi e contributi dovuti all’inail, contribuzione minore dovuta all’inps