Fonti
INL, nota n. 162 del 24/01/2023
Provvedimento di sospensione dell’attività
Adottato nei confronti di un’impresa che occupi un solo dipendente in nero/non regolarizzato, con conseguente violazione in materia di prevenzione D. lgs 81/08, connessa alla mancanza del DVR e della nomina del Rspp.
INL e D. Lgs. 81/2008 art.14. I provvedimenti di sospensione in caso di lavoro irregolare, non si applicano nel caso in cui il lavoratore sia l’unico occupato dell’impresa.
L’eccezione afferisce esclusivamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari
D.Lgs 81/2008 allegato 1
Le sole ipotesi di gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1, compresa la mancanza del DVR o della nomina del Rssp sono sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare. Pertanto nel caso le stesse siano presenti a quella dell’occupazione irregolare di un solo lavoratore. Non troverà l’occupazione l’eccezione riguardante la sola ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari.
Nel caso di mancata adozione del provvedimento di sospensione in applicazione della deroga su esposta, gli ispettori dovranno comunque imporre ulteriori specifiche e specifiche misure e cautele idonee a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore fino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.