Fonte
INL nota n. 1229 del 16/06/2022
D.M. 205/2021
prevede l’utilizzo di apposita modulistica afferente il distacco nell’ambito di un contratto di rete con soggettività giuridica
Imprese della rete
Devono utilizzare il modello unirete sia per i distacchi intra rete, sia per quelli fuori dalla rete. Sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità.
Modello unirete
è utilizzato quando un lavoratore in regime di codatorialità, sia distaccato presso un’impresa appartenente alla rete o ad impresa non appartenente alla rete.
di converso quando il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, bisogna utilizzare il modello unilav tradizionale.
Rete soggetto
è dotata di personalità giuridica propria e distinta rispetto alle aziende retiste, ha facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete.
La messa a fattor comune dei dipendenti nell’ambito della rete soggetto è consentita quando le parti contraenti abbiano scelto di aderire al regime di codatorialità nei rapporti di lavoro.
Atteso che l’Art. 30 c. 1 4-ter D. lsg. 276/2003, non vincola l’ammissibilità del regime di codatorialità alla natura giuridica della rete.
Pertanto non essendo prevista una esplicita esclusione normativa, le aziende in rete potranno impiegare i lavoratori in forza a una rete soggetto, come pure i dipendenti delle altre imprese retiste, purchè abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete.
In questo caso come nel caso della rete contratto, è necessario ottemperare agli obblighi di comunicazione mediante il modello unirete, nei termini e con le modalità D.M. 205/2021 e nota 315/2022.
Impresa di riferimento
Ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, è quella a cui si riferiscono i criteri fissati ex art. 3 D.M. 205/2021.
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