Convalida dimissioni e lavoratore padre con figlio di età inferiore o uguale ai 3 anni.
Ecco tutto ciò che c’è da sapere:
Fonte:
INL nota n.749 del 25/09/2020.
Convalida dimissioni
Il presente caso afferisce al lavoratore padre entro i tre anni d’età del figlio.
Corte di Cassazione con sentenza n. 11676/2012
La Corte di Cassazione sancisce che è necessario ai fini della convalida delle dimissioni, che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione famigliare del lavoratore. In ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo ex art. 28 D.Lgs. 15/2001 oppure del congedo obbligatorio di cui ex art. 4 c. (24 lett. a), L- 92/2012 la cui durata è stata peraltro estesa da successivi provvedimenti.
Interpretazione INL
La convalida deve sempre essere effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità. Inoltre, nel caso di specie, è necessario verbalizzare una dichiarazione del lavoratore, secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della situazione famigliare del dipendente. Anche in virtù, come già chiarito, di comunicazioni o richieste di diverso tenore.
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